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N°39 - Febbraio 2008 - BII
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"Tecniche di Valutazione Immobiliare" Master Universitario di 1° Livello
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Nello scenario attuale la tecnica finanziaria della cartolarizzazione e l'attività di dismissione del patrimonio da parte di diversi Enti pubblici, rendono necessarie competenze specifiche in tale settore e la necessità di formare figure professionali ad hoc, in grado di saper gestire la complessità legata alle valutazioni immobiliari. Il Master intende fornire gli strumenti e le metodologie necessarie a valutare i beni immobiliari, e compiere analisi approfondite al fine di operare sul mercato nazionale e nell'ambito dell'Unione Europea. Il Master è pertanto finalizzato a sviluppare una cultura tecnico-professionale supportata dalle necessarie conoscenze tecniche, giuridiche ed economiche in grado di generare un profilo professionale, imprenditoriale e manageriale adeguato a sostenere lo sviluppo del settore immobiliare. Si tratta pertanto di un percorso formativo che unisce caratteristiche di: |
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- multidisciplinarietà, condizione indispensabile in un Master che aspiri a formare professionisti inseribili in una dimensione ampia dal punto di vista settoriale;
- formazione all'operatività, il Master fornirà ai frequentanti una formazione utile in termini di competenze applicate spendibili sul mercato del lavoro. A tale scopo verranno privilegiati, nelle forme concrete di erogazione dei contenuti, i metodi dei casi di studio e della sperimentazione diretta su fattispecie tratte dalla pratica professionale;
- tecnicabilità aggiornate, il Master fornirà competenze tecnico-scientifiche e di mercato utilizzando le migliori risorse tecniche che le discipline estimative e tecniche mettono a disposizione
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:: Termine ultimo per la presentazione delle domande: 21 febbraio 2008 :: Sede del Master Dipartimento Interateneo Programmazione Territoriale ed Urbanistica (DPTU) Primo piano saletta Master Via Flaminia 72, 00196 Roma
Orari svolgimento lezioni - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per scaricare il bando completo con le informazioni per l'iscrizione www.uniroma1.it (studenti/offerta formativa/master 2007 - 2008/architettura valle giulia) www.architetturavallegiulia.it (post-laurea/master)
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa Maria Santucci, Sapienza Università di Roma Tel. +39.06.367749043 Fax. +39.06.367749028 email: master.tevaim@uniroma1.it
Manifesto (75 kb) Bando del Master (39 kb) Brochure del Master (125 kb) |
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LA REGOLA DEL PREZZO VALORE VALE ANCHE PER LA PERMUTA DI UNITA' ABITATIVE |
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La regola del "prezzo - valore" è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 1, comma 497, della legge 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006). Tale disposizione, così come modificata dall'art. 35, comma 21, del D.L. 223/2006 e dall'art. 1, comma 309, della legge 296/2006, prevede che per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile, |
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indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Con la risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la regola del cosiddetto "prezzo - valore" si applica anche alla permuta di immobili a uso abitativo tra persone fisiche che non agiscono, quindi, nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'Agenzia ha affermato, quindi, che nella nozione di "cessione" di cui all'art. 1, comma 497, della Finanziaria 2006, vi rientra anche il contratto di permuta. In ogni caso, l'atto deve contenere l'indicazione del conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati. |
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PORTABILITA' DEI MUTUI |
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L'art. 8 del decreto Bersani - bis (D.L. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con modifiche dalla legge 40 del 2 aprile 2007), allo scopo di rendere più dinamico e concorrenziale il settore, ha introdotto disposizioni volte ad agevolare la sostituzione di un vecchio finanziamento con un nuovo mutuo caratterizzato da condizioni economiche più favorevoli, attraverso la surrogazione (art. 1202 C.C.). In virtù di tale istituto il debitore, pagando integralmente il proprio debito nei confronti del vecchio mutuante con la provvista procuratagli dal nuovo finanziatore, dispone in favore di quest'ultimo facendolo subentrare con efficacia erga omnes nelle stesse azioni, privilegi e garanzie che aveva il creditore originario, senza che occorra alcun consenso al riguardo da parte del creditore originario. In particolare, per effetto della surrogazione (e cioè per effetto dell'annotazione nei registri immobiliari della trasmissione dell'ipoteca per surrogazione), il nuovo mutuante subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, con verosimile riduzione |
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dei costi notarili, non risultando necessario cancellare la vecchia ipoteca e iscriverne una nuova a garanzia del rimborso del nuovo mutuo. La surrogazione è formata da due atti:
- il nuovo contratto di finanziamento in cui è specificata la destinazione della somma concessa a mutuo;
- la quietanza rilasciata dal vecchio finanziatore in cui è menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della provvista utilizzata per il pagamento.
Tali atti sono distinti, ma possono confluire in un unico documento, anche per il fatto che per entrambi sono richieste la data certa e le sottoscrizioni autenticate, indispensabili perché possa aver luogo l'annotazione della trasmissione dell'ipoteca in favore del nuovo finanziatore ex art. 2843, comma 3, e 2835 cod. civ. (Ag. Territorio, circ. n. 9/T del 21 giugno 2007). |
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IN ASSENZA DI PROLE AUTOSUFFICIENTE L'IMMOBILE RESTA AL LEGITTIMO PROPRIETARIO (sentenza della Corte di Cassazione del 14 maggio 2007, n. 10994, Sez. I) |
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Con la sentenza richiamata, la Suprema Corte si pronuncia sulla disciplina dell'assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio, riaffermando il principio per cui, in mancanza di figli minori o maggiorenni non colpevolmente autosufficienti, la casa familiare di esclusiva appartenenza di un coniuge, non può essere assegnata all'altro economicamente più debole per costituirne o integrarne il mantenimento. La ratio è che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa alla permanenza nell'ambiente domestico in cui è cresciuta; quindi, il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione della stessa in sede di divorzio all'altro coniuge, è attuabile solo in presenza dell'imprescindibile presupposto dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di |
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sufficienti redditi propri. In difetto di tale condizione, l'assegnazione della casa non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto. L'assegnazione della casa familiare, quindi, si inserisce in un duplice contesto: in presenza di figli spetta di preferenza e ove sia possibile - e quindi non necessariamente - al coniuge cui vengono affidati i figli e in questo caso può essere disposta anche in mancanza di domanda di parte; in assenza di figli può essere utilizzata come strumento per realizzare il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, nel quadro dell'art. 156, comma 1, del C.C. e in questo caso non può essere disposta d'ufficio ma solo a seguito di specifica domanda del coniuge richiedente il mantenimento. |
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NOVITA' FISCALI IN CAMPO IMMOBILIARE |
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Tra le novità fiscali nel comparto immobiliare che la legge finanziaria 2008 ha introdotto, spicca la proroga fino al 2010 della detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - compresa la relativa aliquota IVA agevolata al 10% - e della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 20% per spese volte al risparmio energetico, nonché la detrazione pari al 19% relativa sia agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari, sia alle spese sostenute dagli studenti universitari per i canoni di locazione. Con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermata la detrazione IRPEF nella misura del 36%. Di tale detrazione può anche beneficiare il soggetto che ha effettuato lavori di ristrutturazione della propria abitazione nella quale esercita l'attività di bed & breakfast. In tale ipotesi, però, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, alla stregua di quanto previsto per gli immobili residenziali adibiti promiscuamente anche all'esercizio di attività commerciale, occasionale o abituale (Ris. Ag. Entrate n. 18/E del 24 gennaio 2008). Resta fermo il limite massimo di spesa pari a € 48.000 per ciascuna unità abitativa oggetto dell'intervento, l'obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera e i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Ris. Ag. Entrate n. 19/E del 25 gennaio 2008). Si ripresenta, altresì, la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. Tale agevolazione potrà riguardare esclusivamente gli immobili i cui lavori sono eseguiti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 e che sono oggetto di cessione e/o assegnazione entro il 30 giugno 2011. E', inoltre, prorogata l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa, con riferimento alle spese fatturate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, sostenute entro il 31 dicembre 2010, è prevista una detrazione pari al 55%. Rispetto a quanto stabilito precedentemente:
- è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 a un massimo di 10;
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- è stabilito che per poter beneficiare della detrazione, con riferimento alla sostituzione di finestre e infissi, nonché all'installazione di pannelli solari, non è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto e asseverato da un professionista abilitato.
- è prevista la detrazione per la sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2009 secondo le modalità che saranno definite con apposito decreto, nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2010.
Sono previste detrazioni inerenti il risparmio energetico in misura pari al 20% e prorogate fino al 31 dicembre 2010, per:
- la sostituzione di frigoriferi e congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+", per un importo massimo di € 200,00;
- l'acquisto, l'installazione, la sostituzione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica ovvero l'acquisto e/o l'installazione di variatori di velocità (inverter), per un importo massimo di € 1.500,00.
Con la Finanziaria 2007, ai fini della detrazione IRPEF del 19% relativa agli interessi passivi derivanti dai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, la spesa massima riconosciuta era pari a € 3.615,20. Con la Finanziaria 2008, tale spesa viene innalzata a € 4.000,00. La detrazione IRPEF del 19% prevista nella precedente Finanziaria e relativa alla spesa sostenuta dagli studenti universitari per canoni di locazione - per un importo fino a € 2.633,00 - viene estesa anche ai casi in cui la spesa riguarda canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. |
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