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N°49 - Luglio 2008 - BII
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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PER LE NUOVE COSTRUZIONI |
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L'introduzione negli edifici di nuova costruzione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili si è concretizzata e rafforzata con il D.lgs. 192/2005 e il D.lgs. 311/2006, che prevedono nell'allegato I per il regime transitorio una copertura del fabbisogno energetico, sia termico sia elettrico, mediante l'uso di fonti rinnovabili, salvo poi sospendere tali obblighi in attesa dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, non ancora emanati, a tali provvedimenti. Con la legge finanziaria per il 2007 si è voluto quantificare quale dovesse essere l'apporto delle fonti rinnovabili, a prescindere dal fabbisogno energetico del manufatto, che le stesse servivano e si faceva riferimento a una copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, ma soprattutto all'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica senza entrare nel merito della quantificazione della taglia di tali impianti. In particolare, il comma 350 della Finanziaria 2007 ha modificato il T.U. edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001) aggiungendo all'art. 4 il comma 1-bis nel quale si specifica che "ai fini |
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del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa". Nella Finanziaria 2008 il comma 1-bis è stato ulteriormente modificato in quanto il legislatore non ha ritenuto potessero esistere discriminazioni tra fonti energetiche rinnovabili, pertanto ha generalizzato nel comma 289 della Finanziaria 2008 quanto già previsto nel comma 350 della Finanziaria 2007, inserendo, in luogo dello specifico riferimento agli impianti fotovoltaici, un generale riferimento alle fonti rinnovabili, lasciando non pochi dubbi su coloro che sanno quale sia la differenza fra potenza ed energia, ovvero fra chilowatt e chilowattora. Infine, il legislatore ha elevato il limite minimo di produzione energetica da fonti rinnovabili a 1 kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, continuando a misurare la produzione energetica in kW e non in kWh. |
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CATASTO AI COMUNI BOCCIATO DAL TAR DEL LAZIO |
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Per il trasferimento del Catasto ai Comuni è tutto da rifare, in quanto il TAR del Lazio, con sentenza n. 4259 del 15 maggio scorso, ha annullato il D.P.C.M. del 14 giugno 2007 che definiva le modalità di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, in attuazione degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 112/1998, come modificato dall'art. 1, comma 197 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Nel merito: il D.P.C.M. 14 giugno 2007 prevedeva l'attribuzione di un certo numero di fondi per la gestione del servizio catastale, il distacco o il trasferimento di n. 2.900 dipendenti dell'Agenzia del territorio e le modalità di gestione delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta (per le grandi città) o associata e delle comunità montane, previa stipulazione di apposita convenzione con l'Agenzia stessa, a condizione che disponessero delle capacità organizzative e tecniche. Contro la disciplina disposta dal citato D.P.C.M., Confedilizia ha presentato ricorso al TAR del Lazio chiedendone, appunto, l'annullamento, poiché tale provvedimento |
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avrebbe realizzato con modalità illegittime il decentramento delle funzioni catastali, trasferendole dallo Stato ai Comuni, in contrasto con le modifiche normative apportate dalla Finanziaria 2007 e provocando un arretramento dell'Agenzia del territorio su posizioni di mero controllo sull'efficienza degli interventi comunali, riservando agli enti locali anche la stima degli immobili e il classamento, nonché l'irrogazione delle sanzioni e il contenzioso. Il Collegio giudicante ha rilevato che effettivamente il decreto del 14 giugno 2007 "contiene aspetti di previsione normativa che debordano dai confini segnati dalla legge, attribuendo ai Comuni la gestione diretta e completa di alcune funzioni, nonché la competenza in merito all'aggiornamento della banca dati del catasto, per cui i compiti trasferiti ai Comuni col decreto in questione appaiono essere caratterizzati come attività prodromiche ai fini dell'assunzione diretta ed esclusiva delle competenze, in ordine al classamento e all'individuazione della rendita catastale". |
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PIANO CASA |
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Il Governo, considerando prioritario il problema casa, ha varato un apposito "Piano casa", inserito nell'art.11 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, facente parte del pacchetto "Manovra finanziaria 2009". Obiettivo del piano è quello di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa. Il Piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. Il Piano prevede sia il recupero del patrimonio abitativo esistente, sia la costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali. Destinatari degli alloggi saranno le categorie sociali più svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione, vale a dire: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007; g) immigrati regolari. |
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Definizione di alloggio sociale L'alloggio sociale è una casa data in locazione permanente. La funzione che svolge l'"alloggio sociale" è di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, per ridurre il disagio abitativo di persone e famiglie in condizione svantaggiata, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Rientrano nella definizione di alloggio sociale, quegli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di granzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà.
L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi sulla base di modalità stabilite dalle norme regionali.
www.governo.it |
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