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La Regione Valle d'Aosta, attraverso tale disposizione, ha inteso promuovere e incentivare "la sostenibilità energetica nella progettazione, realizzazione e uso delle opere edilizie pubbliche e private" , nonché "il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale" (Art. 1, comma 1). Con tale disposizione, inoltre, si è voluto istituire il catasto energetico degli edifici, al fine di poter monitorare costantemente le strutture edilizie regionali. Per poter perseguire le finalità riportate dal comma 1 della legge richiamata la "Regione disciplina:
- Le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;
- I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;
- I criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;
- I criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
- Le modalità di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;
- Gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio;
- Le forme di incentivazione economica;
- Le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);
- La raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l'applicazione della presente legge"
(Art. 1, comma 2). La normativa ha poi fissato l'ambito di applicazione delle disposizioni in essa contenute, specificando che gli edifici sono da intendersi quelli di "nuova costruzione e quelli oggetto dei seguenti interventi:
- Interventi di recupero edilizio di cui alla L.R. 11 del 6 aprile 1998, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- Ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;
- Nuova installazione eristrutturazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
- Sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere"
(Art. 3, comma 1). La legge, tuttavia non comprende tutte le categorie di edifici. Difatti "sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
- Gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
- I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano riscaldati o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del medesimo, non altrimenti utilizzabili;
- Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non prevalente, per gli usi tipici del settore civile"
(Art. 3, comma 2). Gli edifici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 debbono possedere dei requisiti minimi di prestazione energetica e, in particolare, "riguardano:
- Le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;
- Le caratteristiche e i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale……..;
- Le caratteristiche e i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva……..;
- Le caratteristiche e i consumi di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
- Le caratteristiche e i consumi di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale"
(Art. 6, commi 1 e 2). Tali dati sono riportati sull'attestato di certificazione energetica dell'edificio così come stabilito dall'art. 7 della presente legge. Tale articolo sottolinea di nuovo la natura degli edifici che debbono essere dotati della certficazione energetica includendo, oltre a quelli di nuova costruzione, anche quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia secondo quanto già disposto dalla L.R. n. 11/1998. Tale certificazione deve essere consegnata sotto forma di attestato esclusivamente dal costruttore (Art. 7, comma1), ma rilasciato da un soggetto estraneo sia alla progettazione sia alla direzione dei lavori (Art. 7, comma 13) e accreditato secondo le modalità di cui all'art. 9. L'attestato di certificazione energetica deve, altresì, essere sempre allegato al contratto di compravendita e/o di locazione a cura del venditore e/o del locatario (Art. 7, commi 3 e 4) e ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio (Art. 7, comma 8). I soggetti certificatori (Artt. 10 e 11) vengono accreditati in Regione attraverso un ufficio specifico: il Centro di osservazione, il quale verifica il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di certificazione e ispezione, oltre a svolgere un'attività di sorveglianza sulle effetive funzioni espletate (Art. 9, comma 1). L'elenco regionale dei soggetti certificatori e ispettori è tenuto e gestito dalla Camera di Commercio valdostana, di cui alla L.R. n. 7 del 20 maggio 2002 - riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta (Art. 9, comma 4). Le attività di certificazione possono essere svolte solo da persone fisiche "che risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione a un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
- Frequenza di specifici corsi di formazione…………… "
(Art. 10, commi 1 e 3 - Art. 11, commi 1 e 2). Le precedenti disposizioni non sono altro che prodromiche rispetto ai successivi articoli della presente legge, in quanto dall'art. 12 i legislatori valdostani hanno inteso introdurre il Catasto Energetico degli edifici. Per le informazioni da inserire nell'archivio catastale energetico regionale e per la loro gestione, come detto, la Regione si avvale di un Centro di osservazione il quale si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dai Comuni (Art. 12, comma 2). "La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'art. 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché le relative scadenze temporali, dando priorità alle situazioni maggiormente inquinanti e agli interventi strutturali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)" (Art. 13, comma 1). Gli obiettivi di cui al comma 1 debbono essere realizzati ad opera dei proprietari, i quali debbono inoltre attuare ulteriori interventi per "permettere:
- La contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
- La termoregolazione per ogni ambiente;
- La contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda"
(Art. 13, comma 3). Per la natura delle opere inerenti l'oggetto di tale normativa, si rimanda agli artt. 14 e 15, riguardanti rispettivamente gli impianti a fonti energetiche rinnovabili e la predisposizione a servizi energetici centralizzati.
Per saperne di più: www.regione.vda.it (121 kb)
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