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N°56 - Novembre 2008 - BII
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MASTER DI I LIVELLO IN "TECNICHE DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE" Master di I livello Roma, 15 gennaio 2009
:: Scadenza presentazione domanda: 15 dicembre 2008 ::
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OBIETTIVI FORMATIVI DEL MASTER Il Master intende fornire gli strumenti e le metodologie necessarie a valutare i beni immobiliari oltre che nel settore privato anche a sostegno del Patrimonio pubblico delle Amministrazioni statali e non. Compiere analisi approfondite al fine di operare sul mercato nazionale e nell’ambito dell’Unione Europea. Il Master è pertanto finalizzato a sviluppare una cultura tecnico-professionale supportata dalle necessarie conoscenze tecniche, giuridiche ed economiche in grado di generare un profilo professionale, imprenditoriale e manageriale adeguato a sostenere lo sviluppo del settore immobiliare.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA Il Master è articolato in Aree Tematiche divise in due Fasi: Tematiche di base e Approfondimenti tecnici, corrispondenti a moduli didattici ciascuno composto di lezioni e esercitazioni in aula, convegni e seminari. Ogni modulo didattico prevede un’esercitazione e si conclude con una valutazione. Per conseguire il Diploma di Master lo studente deve aver acquisito i 60 crediti, aver superato le prove intermedie ed aver elaborato la tesi finale. Il diploma di Master si ottiene con la discussione di una tesi finale che si concretizza nella raccolta ragionata in un book (formato A3) delle esercitazioni svolte all’interno dei singoli moduli didattici. La discussione finale verterà sui contenuti acquisiti durante il percorso formativo e la presentazione del book cui concorrono i docenti di riferimento delle diverse Aree Tematiche. I corsi e le attività di supporto didattico si svolgeranno nelle sedi del Dipartimento di IndustrialDesign, Tecnologie dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente – ITACA – via Flaminia 70, 00196 Roma. La didattica in aula si articola in due fasi finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze tecnico professionali - la prima fase affronta le “tematiche di base”, la II fase gli “approfondimenti tematici” – articolate rispettivamente nei seguenti moduli didattici.
AMMISSIONE Sono ammessi al Master studenti |
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ed operatori, in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento senza alcun vincolo riguardo alla Facoltà di provenienza, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Eccezionalmente è possibile ammettere al master di I livello anche i possessori di diploma universitario il cui titolo sia stato preventivamente riconosciuto valido dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. È ammessa la partecipazione di studenti stranieri, cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cittadini non comunitari residenti all’estero (per la modalità di presentazione della domanda attenersi al Bando del Master). Il Master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei corsi di alta formazione. È assolutamente vietato il passaggio/trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Collegarsi a: www.uniroma1.it/studenti/... scaricare il bando del master codice [13348] nel quale è indicato la modalità per la prescrizione al Master.
Per informazioni e iscrizioni: Maria Santucci T (+39) 06.367749043 F (+39) 06.367749028 maria.santucci@uniroma1.it
LINK UTILI: www.uniroma1.it - codice [13348] www.tecnoborsa.it www.formazioneimmobiliare.eu
Informazioni master e modulo domanda ammissione (82 kb) Locandina del master (281 kb)
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"CATASTO E FISCALITA' IMMOBILIARE" Corso di alta formazione Napoli, 28 - 29 - 30 gennaio 2009 |
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Il Corso intende fornire ai partecipanti una panoramica aggiornata delle norme di natura fiscale che incidono sulle dinamiche del mercato immobiliare e sulla determinazione, sempre più convergente, dei valori immobiliari dall’ottica fiscale, catastale e di libero mercato. L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti innovativi che consentano, per quanto attiene il settore degli investimenti e delle compravendite immobiliari, il pieno rispetto della vigente normativa (dal D.L. 248/2006 alla legge Finanziaria 2007, inclusi gli IAS/IFRS e Basilea 2) anche al fine di evitare onerose procedure di accertamento e contenzioso (richiamate nella circolare 6/E del 2007). Il Corso prevede una fase teorica ed una fase applicativa finalizzata alla elaborazione e comparazione - in gruppi di lavoro - delle diverse modalità di determinazione del valore (ai fini fiscali, catastali e di mercato), ed in particolare di giudizi di stima e perizie ancorate agli standard internazionali, quale presupposto per |
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una oggettiva qualità del processo comportante una attendibile corrispondenza del dato economico-valutativo al valore di mercato ovvero al valore normale (Comma 307 della Finanziaria 2007).
Per ulteriori informazioni: Coordinamento didattico e organizzativo Borsa Immobiliare di Napoli D.ssa Silvia Ferrajoli Tel. 081.5543962 Fax 081.283361 segreteria@binapoli.it
LINK UTILI: www.binapoli.it www.na.camcom.it www.tecnoborsa.it www.formazioneimmobiliare.eu
Programma corso (141 kb) |
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FONDI IMMOBILIARI |
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L'agenzia delle Entrate ha emanato il 3 novembre scorso la circolare n. 61 che fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione del nuovo regime fiscale per i fondi immobiliari. Tali fondi - la cui disciplina è stata rivisitata con il decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 - riguardano gli investimenti esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari. In particolare, l'art. 82, commi 17-22, dal punto di vista fiscale ha innalzato dal 12,50 % al 20 % l'aliquota applicabile sui redditi di capitale derivanti dai fondi. In sintesi, la circolare fornisce chiarimenti su: 1) regime di tassazione dei partecipanti ai fondi immobiliari; 2) regime speciale di tassazione dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari non quotati in mercati regolamentati e con un patrimonio inferiore a 400 milioni; 3) presunzione di residenza di società ed enti non residenti con patrimonio prevalentemente investito in fondi immobiliari. L'imposta deve essere corrisposta dalle società di gestione del risparmio in un'unica soluzione entro il 16 febbraio dell'anno successivo al prelievo. Il primo versamento dell'imposta dovrà essere effettuato il 16 febbraio 2009.
Cosa cambia con le nuove norme
E' stato, innanzitutto, innalzato dal 12,50 al 20% l'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare. Si tratta, in particolare, dei premi periodici erogati dal fondo di partecipazione e delle somme o del valore normale dei beni distribuiti in sede di riscatto o di liquidazione. Il Decreto legge ha, inoltre, introdotto un regime speciale - rispetto a quello previsto per la generalità dei fondi immobiliari - applicabile ai fondi per i quali i regolamenti di gestione non prevedono la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri, che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro. Il regime speciale consiste nell'applicazione di un'imposta patrimoniale dell'1% del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti. Tale regime si applica ai fondi a ristretta base partecipativa e ai fondi familiari.
I fondi a ristretta base partecipativa
I fondi a ristretta base partecipativa sono quelli in cui le quote del fondo sono detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da investitori istituzionali, dai soggetti residenti in Stati o Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, da imprese, nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria e da enti non commerciali.
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I fondi familiari
I fondi familiari, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sono fondi riservati o speculativi in cui più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative a imprese commerciali.
Obblighi della società di gestione
A carico della società di gestione del risparmio vi è l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell'imposta patrimoniale dovuta dai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e da quelli familiari. La società di gestione del risparmio deve verificare se il fondo immobiliare è quotato o se, nel relativo regolamento di gestione, sia contenuta la previsione della futura quotazione dei certificati del fondo (fondo quotando), nonché l'entità del fondo stesso ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo della norma dei fondi dotati di un patrimonio pari o superiore a 400 milioni di euro. Tale limite di 400 milioni va calcolato al lordo dell'indebitamento, in quanto la norma parla di "patrimonio" e non di "patrimonio netto". Si tratta, in sostanza, dell'ammontare dell'attivo. La verifica dei requisiti va effettuata con cadenza annuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno. La società di gestione del risparmio ha l'obbligo di segnalare all'agenzia delle Entrate, i casi in cui i partecipanti abbiano omesso, in tutto o in parte, di rendere tale comunicazione, non consentendo l'applicazione dell'imposta patrimoniale. I termini e le modalità per l'effettuazione della segnalazione saranno fissati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Obblighi dei possessori dei fondi
Per consentire la verifica degli altri requisiti di applicabilità dell'imposta patrimoniale, i possessori delle quote devono fornire alla società di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni necessarie e aggiornate, quali, ad esempio, il numero di quote possedute, la tipologia del fondo (se riservato o speculativo), se la quota è detenuta in qualità di imprenditore, di fondo pensione, di trust, i vincoli di parentela con gli altri partecipanti eccetera. Sono previste sanzioni per chi omette, in tutto o in parte, la comunicazione delle informazioni necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di applicazione dell'imposta patrimoniale alla società di gestione del risparmio.
Fonte: "Fisco Oggi" |
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