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Revisione studi di settore
L’art. 8 dispone che, al fine di tenere conto della crisi economica e dei mercati, gli studi di settore (che in materia immobiliare si riferiscono a società immobiliari, agenti e amministratori di condominio) potranno essere integrati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze previo parere di una commissione di esperti, che a norma dell’art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998 n. 146, si pronuncia in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono.
Rivalutazione Immobili
A norma dell’art. 15, commi 16-23, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare nel bilancio 2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni merce. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, deve essere imputata in riserva in sospensione di imposta e può ricevere un riconoscimento fiscale con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% per quelli non ammortizzabili.
Detassazione microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
Secondo quanto previsto dall’art. 23, per realizzare opere di interesse locale gruppi di cittadini organizzati possono presentare all’ente locale territoriale progetti di pronta realizzabilità, indicandone costi e mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo, che comunque provvede con il coinvolgimento di altri soggetti o enti, fornendo la necessaria assistenza. La realizzazione delle opere non comporta nessun onere di natura fiscale o amministrativa a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’IVA. La norma dispone che, se entro due mesi dalla presentazione del progetto, l’ente locale non provvede, la proposta si ritiene approvata e autorizzata nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico e privato, senza necessità dell’emanazione di alcun provvedimento. Le opere realizzate saranno annesse al patrimonio indisponibile dell’ente competente. I contributi versati per la presentazione del progetto e per la sua realizzazione, fino all’attuazione del federalismo fiscale, sono ammessi in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%.
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