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Garanzia mutui prima casa
Condizioni per le agevolazioni previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04/03/2009


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le disposizioni attuative dell’articolo 2, comma 3, del decreto così detto “anticrisi”.
Con le misure introdotte dal decreto era stato disposto che le rate da corrispondere nel corso del 2009, relative ai mutui stipulati entro il 31 ottobre 2008 da persone fisiche per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (con esclusione della abitazioni di categoria A1, A8 e A9), devono essere pagate nella misura risultante dall’applicazione del maggiore tra il tasso del 4% e il tasso di interesse contrattuale alla data di stipula. Nel caso in cui l’importo dovuto in applicazione del tasso di interesse superasse la soglia massima del 4% l’eccedenza sarà versata dallo Stato.
Per quanto riguarda invece i mutui stipulati dal 1° gennaio 2009, e sempre per l’acquisto della prima casa, il mutuante dovrà offrire al mutuatario la possibilità di scegliere tra il tasso Euribor e il tasso della Banca Centrale Europea.

All’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/..... è possibile scaricare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.


Garanzia mutui prima casa (94 kb)



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