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Rendimento energetico in edilizia
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il DPR n. 59 del 2 aprile 2009 che dà attuazione, con applicazione immediata, alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica. Il decreto fissa criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione arti ficiale degli edifici. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. L’art. 4 prevede che per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, nel progetto debba essere inserita una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere. L’art. 5 determina i criteri generali per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per climatizzazione invernale fissandone le relative scadenze temporali.
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