All’organo amministrativo sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell’oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell’ assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
L’organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno deleghe della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di carattere inderogabile;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello stesso Comune;
- l’aumento del capitale sociale, in una o più volte, previa determinazione da parte dell’assemblea dei soci dell’ammontare e del relativo periodo temporale.
Data di aggiornamento: 19 novembre 2021